La rivoluzione copernicana sancita, nel mondo del processo amministrativo, dal varo del codice di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ha conosciuto un ulteriore e tassello con il varo del decreto correttivo di cui D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
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Il decreto legislativo non introduce novità strutturali all'architettura del codice ma apporta numerose modifiche volte, da un lato, a correggere le fatali imperfezioni, tipiche delle cose umane, presenti nel testo iniziale, dall'altro a recepire, in taluni settori nevralgici, le indicazioni fornite dall'esperienza applicativa e dalla riflessione scientifica. Tra le novità di maggior rilievo si segnalano quelle relative ai rapporti con l'arbitrato (art. 12), all'astensione e ricusazione (artt. 17 e 18), al giudizio cautelare (artt. 55 e 57), ai limiti relativi alla memoria di replica di cui all'art. 73, al giudizio di impugnazione (art. 95) e, in particolare, all'opposizione di terzo (art. 108). Degne di particolare nota sono le modifiche apportate al giudizio sul silenzio (artt. 31, 117 e 133), anche al fine del coordinamento con le ulteriori disposizioni vigenti nel nostro ordinamento (cfr. art. 6 del d.l. 138 del 2011), che consentono di attivare tale strumento processuale in casi differenti da quello che riguarda la chiusura del procedimento amministrativo.
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